A Betania c'era una famiglia che è diventata la famiglia di Gesù quando ha lasciato la sua, per annunciare il regno, e non aveva un “sasso dove posare il capo”.
Qui Gesù veniva accolto, servito e amato.
Per Lui veniva sparso il profumo più costoso.
Era una famiglia nuova, composta non per legami di sangue, ma da coloro che volevano ascoltare la Parola di Dio e metterla in Pratica, diventando così, suoi fratelli, sorelle, madri.
Questo vuole essere per noi tutti la casa famiglia “Betania”.
Nelle CASE-FAMIGLIA, in missione, si prende a cuore la vita di ragazzi e ragazze che vengono ospitati e aiutati a crescere proprio come FIGLI.
Nelle case le ragazze e i ragazzi studiano, partecipano alle necessita' della comunita', coltivano l'orto, fanno il pane, lavorano nei laboratori di ceramica, di taglio e cucito, ricamo e falegnameria.
Si preparano a diventare persone attente alla vita dei loro villaggi, sensibili ai bisogni della gente povera che li abita, ma soprattutto a diventare papa' e mamme di famiglia responsabili e accorti.
E' costituita in Origgio l'Associazione di volontariato denominata
ASSOCIAZIONE CASA BETANIA
Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS)
(di seguito "l'Associazione")
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e in conformita' al dettato delle Legge 266 - 11 agosto 1991.
L'Associazione potra' far uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anziche' della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", dell'acronimo "ONLUS"
ART. 2
L'Associazione ha la propria sede in Via Piantanida n. 26 - Origgio (Varese), presso l'Oratorio maschile della parrocchia di Origgio.
ART. 3
La durata dell'Associazione e' illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.
ART. 4
L'Associazione e' autonoma nell'organizzazione delle proprie attivita'.
L'Associazione e' una libera istituzione, apolitica, apartitica e asindacale.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione interna e' ispirata ai principi della democraticita', dell'elettivita' e gratuita' delle cariche sociali, della volontarieta' e gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti.
L'Associazione si prefigge, quale fine istituzionale, di progettare, attuare e mantenere adeguate forme d'accoglienza, assistenza, istruzione e formazione sociale a favore di bambini e giovani residenti in paesi poveri od in via di sviluppo, attraverso un'azione di sostegno economico ed affettivo a distanza.
L'Associazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale e di sviluppo, a favore delle popolazioni bisognose dei paesi poveri od in via di sviluppo, nelle seguenti aree di attivita':
assistenza sociale e sanitaria
beneficenza
istruzione
formazione
promozione della cultura e dell'arte locale
tutela dei diritti civili
L'Associazione non potra' svolgere attivita' diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezone di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura.
L'Associazione si propone di attuare le finalita' sociali mediante la pratica della "adozione a distanza", che si concretizza con la sottoscrizione, da parte di singoli individui, famiglie, gruppi di persone, associazioni, enti, scuole, parrocchie e societa', di un impegno economico in favore di singoli bambini o giovani, affinche' questi ultimi, grazie al sostegno economico ed affettivo dell'"adottante", l'attenzione e le cure del personale qualificato operante sul territorio d'origine, possano godere, nel proprio Paese e nell'ambito delle proprie famiglie naturali, di condizioni di vita adeguate alla loro dignita' di persone.
Le somme raccolte attraverso i versamenti diretti per le "adozioni a distanza" saranno utilizzate per il sostentamento, il mantenimento e l'istruzione dei bambini e dei giovani, nonche' per l'adeguamento delle strutture esistenti e per l'acquisizione di nuove strutture atte alla loro accoglienza.
L'Associazione promuovera' iniziative che possano offrire agli associati ed agli "adottanti" momenti di dialogo, di conoscenza, di solidarieta', d'amicizia interpersonale e di collaborazione, attraverso l'organizzazione di dibattiti, convegni ed incontri informativi.
L'Associazione, inoltre, si propone di favorire la realizzazione d'eventuali iniziative di singole persone o di gruppi che, volontariamente ed a proprie spese, intendano, con la loro presenza sul territorio degli assistiti, rendersi disponibili per un servizio concreto che alimenti rapporti di collaborazione, di conoscenza ed'amicizia.
Chi intende volontariamente impegnarsi nella "adozione a distanza" deve sottoscrivere l'impegno ad effettuare i ersamenti richiesti, scegliendo tra le soluzioni di pagamento indicate in un aposito modulo di domanda, predisposto a tale scopo. Le diverse modalita' d'effettuazione dei versamenti potranno essere riviste periodicamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'impegno per la "adozione a distanza" dovra' essere assunto per iscritto, utilizzando i moduli che verranno all'uopo predisposti dagli Organi Direttivi dell'Associazione. Per ragioni organizzative e per facilita' di controllo, i versamenti delle quote per le "adozioni a distanza" potranno essere effettuati:
ai soci autorizzati alla riscossione
presso la cassa dell'Associazoine, a mani di persona all'uopo incaricata
per mezzo děapposito conto corrente postale o per mezzo di bonifico sul c/c bancario intestato all'Associazione, previa segnalazione alla segreteria dell'Associazione dei dati dell'"adottante" e del tipo d'impegno assunto
A garanzia della volonta' dell'"adottante", l'Associazione invia le somme raccolte nel Paese interessato, a persone di fiducia che ne garantiscano il corretto impiego, dandone periodico rendiconto all'Associazione stessa. Resta fermo il diritto dell'"adottante" di chiedere ed ottenere ogni informazione riguardante la gestione e la destinazione dei fondi.
I versamenti delle quote per le "adozioni a distanza", i nominativi dei relativi sottoscrittori e le modalita' degli impegni da loro assunti dovranno risultare da assposito registro.
Il Consiglio Direttivo potra', ogni qualvolta l'aumento di costo della vita lo renda necessario o per particolari altre esigenze e necessita', modificare gli importi dei futuri impegni ed i relativi termini di versamento, fermo restando il diritto dei soci che abbiano gia sottoscritto "adozioni a distanza" di rimanere vincolati ai termini e alle modalita' degli impegni da loro gia volontariamente assunti.
ART. 7
Per il raggiungimentodegli scopi di cui sopra, l'Associazione si avvale innanzitutto della collaborazione volontaria e gratuita dei propri associati. L'Associazione si avvale inoltre della collaborazione gratuita di personale volontario qualificato e dell'utilizzo di strutture d'accoglienza gia esistenti, per la realizzazione d'attivita' di carattere umanitario e sociale in favore della popolazione indigena.
Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
le somme derivanti dal versamento delle quote associative;
le somme derivanti dai versamenti degli associati per l'"adozione a distanza" di bambini e di giovani, destinate esclusivamente a tale fine;
le somme derivanti da offerte, contributi, donazioni e lasciti di privati, di Enti sia pubblici che privati, di organismi internazionali, di societa', scuole, parrocchie ed associazioni che intendono sostenere le necessita' organizzative dell'Associazione, sovvenzionare progetti per il mantenimento, la miglioria e l'innovazione delle strutture di accoglienza degli "adottati", partecipare all'acquisto di materiale e mezzi all'uopo necessari;
le somme derivanti dal ricavato della vendita di beni mobili ed immobili, nell'eventualita' che siano stati preventivamente acquistati dall'Associazione in forza di lasciti o donazioni. Tali somme potranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da eventuali attivita' connesse es accessorie a quelle dell'Associazione;
proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.
L'Associazione potra' svolgere, in misura marginale attivita' commerciali e/o produttive utili alla realizzazione delle proprie iniziative e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopo associativi.
Il patrimonio sociale potra' essere costituito da:
beni immobili e mobili
donazioni, lasciti o successioni.
ART. 10
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale ed, in particolare, non ha diritto alla restituzione della quota di ammissione, delle quote versate per l'"adozione a distanza" e di quanto versato ad altro titolo.
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, present all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il bilancio dell'esercizio (dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) nonche' il bilancio preventivo per l'anno in corso.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali previste dallo statuto e di quelle a loro direttamente connesse.
E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 12
Possono essere soci solo le persone di maggiore eta'. L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato. Sono previsti i seguenti tipi di soci:
fondatori;
ordinari;
sostenitori;
adottanti;
onorari.
Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione. Soci ordinari sono coloro la cui domanda di ammissione e' stata accettata dal Cosiglio Direttivo, in accordo alle disposizioni del presente statuto, e che hanno versato la quota associativa minima stabilita annualmente dal Cosiglio Direttivo. Soci sostenitori sono coloro che versano una quota supplementare a sostegno delle attivita' associative, ma non intendono partecipare direttamente ai programmi di "adozione a distanza". L'importo della quota supplementare e' stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Soci adottanti sono coloro che versano una quota supplementare, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, e che intendono aderire al programma di "adozione a distanza" prevista al precedente art. 6. Soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 13
Il numero dei soci e' illimitato. L'amminissione avviene in seguito alla presentazione della domanda di adesione sottoscritta dagli interessati, che dichiarano di condividere le finalita' dell'Associazione e s'impegnano ad approvarne e osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci e' deliberata dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data di accettazione della domanda di adesione. L'iscrizione sara' soggetta a ratifica assembleare in occasione della prima riunione utile.
ART. 14
L'adesione all'Associazione,p pur avendo carattere libero e volontario, impčegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie. I soci godono di tutti i diritti previsti dal presente statuto e dalla Legge ed, in particolare, godono del diritto a partecipare alle assemblee, del diritto di voto e della possibilita' di ricoprire cariche sociale. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di trenta giorni. Le prestazioni effettuate dai soci in favore dell'Associazione sono gratuite. L'attivita' del cosio non puo' essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. I soci che effettuano prestazioni gratuite a favore dell'Associazione hanno il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 15
La qualifica di socio e il diritto di partecipare alle attivita' sociali e culturali si perdono per i seguenti motivi:
omesso pagamento della quota associativa;
dimissioni comunicate per iscritto;
delibera di esclusione del Consglio Direttivo, qualora il socio abbia contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per gravi motivi di ordine morale;
decesso (si precisa che gli eredi non hanno alcun diritto sulla quota del socio defunto).
Il socio escluso potra' ricorrere, contro la decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
ART. 16
I soci sono tenuti al pagamento della quota minima di ammissione, che sara' utilizzata per il raggiungimento degli scopi associativi, e che e' fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potra' modificare l'ammontare delle quote di ammissione per l'anno successivo.
L'Assemblea Generale e' costituita da tutti gli associati. Sono ammessi all'Assemblea tutti i soci che siano in regole con il pagamento della quota associativa e che risultino iscritti nel libro soci. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto, e puo' farsi rappresentare nell'Assemblea stessa da un'altro associato con delega scritta. Ogni associato puo' ricevere una sola deroga. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea puo' inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria, quanto in sede straordinaria:
per decisione del Consiglio Direttivo;
su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci;
ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
ART. 19
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo di riunione e l'ora, deve essere inviato ai soci almeno cinque giorni di calendario prima delladata di convocazione dell'Assemblea e affisso all'albo dell'Associazione.
ART. 20
L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno la meta' piu' uno dei soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. La riunione dell'Assemblea in seconda convocazione non pu' svolgersi nel medesimo giorno della prima convocazione.
Gli amministratori non hanno diritto al voto nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilita'. L'Assemblea Straordinaria e' validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; ad eccezione del caso in cui oggetto di delibera sia lo scioglimento dell'Associazione, circostanza in cui si adotteranno i quorum previsti dall'art. 21,3° comma del Codice Civile.
ART. 21
L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario che redigono e firmano il verbale dell'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e far constatare la regolarita' della costituzione dell'Assemblea, la sua validita' e la sua attitudine a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.
ART. 22
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario dell'Associazione;
discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei COnti;
delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attivita' da essa svolta e da svolgere;
in sede straordinaria
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
Il Presidente Onorario dell'Associazione, nominato dall'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza onoraria dell'Associazione; puo' partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo e' composto da cinque a undici membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea. Possono essere nominati amministratori solo i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quatrro anni e possono essere rieletti.
ART. 25
Il Consiglio Direttivo, al suo onterno, nella seduta d'insediamento del Consiglio stesso, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutte le suddette cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo, e' compito del Consiglio Direttivo:
dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci;
determinare annualmente la quota minima di ammissione dei soci ordinari e le quote dei soci sotenitori e adottanti
deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
stabilire l'ammontare minimo dei versamenti mensili od annuali riservati alle "adozioni a distanza" e procedere all'eventuale aggiornamento degli stessi, nei casi previsti dal precedente art. 6;
curare che sia salvaguardato il diritto all'informazione di ogni categoria di soci sull'operato dell'Associazione:
adottare i provvedimenti disciplinari;
predisporre i bilanci, da comiparsi a cura del Tesoriere;
curare gli affari di ordine amministrativo;
curare lo svolgimento di tutte le attivita' ricreative, culturali ed organizzative, designando le persone da preporre all'esecuzione delle stesse;
deliberare l'esclusione del socio, prevista dal precedente art. 15.
ART. 26
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere presente piu' anziano in eta'. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche verbalmente, almeno due giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione stessa. La riunione del Consiglio Direttivo e' comunque valida, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito ed e' atto a deliberare qualora sia presente almeno la meta' dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Il verbale del Consiglio e' approvato nella seduta successiva, e' firmato dal Presidente e dal Segretario ed e' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'associazione per i qundici giorni successivi alla data di approvazione.
ART. 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno la meta' dei componenti il Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonche' davanti a tutte le autorita' amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. Puo' aprire, chiudere ed operare i conti correnti intestati all'Associazione, nei limiti degli affidamenti concessi. Il Presidente assume i provvedimenti con carattere di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Inoltre puo' delegare, per tutte le operazioni bancarie, il Tesoriere, il quale firmera' congiuntamente ad uno dei consiglieri. Il Presidente puo' essere revocato con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri e con deliberazione motivata.
ART. 29
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Su proposta dello stesso convoca l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria. Il Presidente redige le relazioni annuali sull'attivita' svolta e, di concerto col Segretario ed il Tesoriere, redige il bilancio annuale dell'Associazione e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, li presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente puo' attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo se nominato, assume tutti i poteri del Presidente in caso di suo effettivo impedimento o per incarico specifico dello stesso Presidente. Il Vicepresidente puo' essere revocato con il foto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri e con deliberazione motivata.
Il Segretario redige e firma, col Presidente del Consiglio Direttivo, i verbali del Consiglio Direttivo, mantiene sempre aggiornati l'archivio e la corrispondenza dell'Associazione, cura la tenuta dei libri dell'Associazione. Il Segretario sovrintende alla gestione ordinata dell'Associazione ed esercita le altre fuznioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti.
Il Tesoriere tiene il conto delle entrare e delle uscite. Firma col Presidente del Consiglio il bilancio annuale dell'Associazione. Tiene il regolare inventario delle proprieta' dell'Associazione
Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo interno di garanzia, che giudica su eventuali ricorsi e invita all'amichevole composizione nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in numero tre, durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La carica di Proboviro e' incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. I compiti dei Probiviri sono:
decidere, senza formalita' di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte dei soci, in merito a controversie interne all'Associazione;
decidere, nei medesimi termini, sul ricorso di soci contro la propria esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci, anche tra i non soci. I Revisori supplenti subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. I Revisori nominano all'interno del Collegio un Presidente. I Revisori sono sempre rieleggibili. L'incarico di Revisore dei Conti e' incompatibile con la carica di Consigliere. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle Assemblee e, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilita' dell'Associzione e dei relativi libri, esprimono il loro parere sul bilancio annuale.
Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 21, 3° comma, del Codice civile. L'Assemblea, in tal caso, provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passivita', sara' devoluto ad altre Onlus.
ART. 37
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle previsioni del Cocice civile e alle Leggi vigenti.
Al fine di disciplinare piu' compiutamente la vita dell'Associazione, essa potra' munirsi di un proprio regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea ordinaria per la sua efficacia. (Copia del regolamento dovra' essere partecipata all'Autorita' di vigilanza e tutoria.)